ARCHIVIO · TRATTATO
1 GENNAIO 1999Sesto Protocollo alla Conv. Europea sulla salvaguardia dei Diritti dell´Uomo
Approvato il 28 aprile 1983 (entrato in vigore il 1° marzo 1985)
Articolo 1
La pena di morte è abolita. Nessuno può essere condannato a morte né giustiziato.
Articolo 2
La pena di morte può essere prevista e applicata da uno Stato solo per atti commessi in tempo di guerra o nell´imminenza di una guerra. Lo Stato comunicherà al Segretario generale del Consiglio d´Europa le disposizioni relative alla legislazione in causa.
