Nessuno tocchi Caino

ARCHIVIO · TRATTATO

1 GENNAIO 1999

Sesto Protocollo alla Conv. Europea sulla salvaguardia dei Diritti dell´Uomo

Approvato il 28 aprile 1983 (entrato in vigore il 1° marzo 1985)

Articolo 1      La pena di morte è abolita. Nessuno può essere condannato a morte né giustiziato. Articolo 2      La pena di morte può essere prevista e applicata da uno Stato solo per atti commessi in tempo di guerra o nell´imminenza di una guerra. Lo Stato comunicherà al Segretario generale del Consiglio d´Europa le disposizioni relative alla legislazione in causa.