Nessuno tocchi Caino

ARCHIVIO · TRATTATO

1 GENNAIO 1999

Secondo Protocollo opzionale al Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici

Adottato il 15 dicembre 1989 (entrato in vigore l´11 luglio 1991)

Articolo 1      Nessuna persona sottoposta alla giurisdizione di uno Stato parte del presente Protocollo sarà giustiziata.      Ogni Stato parte prenderà tutte le misure necessarie per abolire dalla propria giurisdizione la pena di morte. Articolo 2      Non è ammessa alcuna riserva al presente Protocollo, salvo la riserva formulata al momento della ratifica o dell´adesione che preveda l´applicazione della pena di morte in tempo di guerra in base ad una condanna pronunciata per un crimine militare, di estrema gravità, commesso in tempo di guerra.      Lo Stato parte che formula una simile riserva comunicherà al Segretario generale dell´Organizzazione delle Nazioni Unite, al momento della ratifica o dell´adesione, le norme della propria legislazione interna che si applicano in tempo di guerra.      Lo Stato parte che formula una simile riserva notificherà al Segretario dell´Organizzazione della Nazioni Unite la proclamazione e la fina dello stato di guerra sul proprio territorio. Articolo 3      Gli Stati parti del Presente protocollo comunicheranno, nel rapporto che presenteranno al Comitato per i diritti dell´uomo in virtù dell´art. 40 del Patto, le misure che avranno preso per dare attuazione al presente Protocollo. Articolo 4      Per quanto riguarda gli Stati parte del Patto che hanno accettato, in base all´articolo 41, la competenza del Comitato per i diritti dell´uomo nel ricevere ed esaminare le comunicazioni con cui uno Stato parte pretende che un altro Stato parte non disattenda i suoi obblighi, si estende alle disposizioni del presente Protocollo, a meno che lo Stato parte in causa non abbia fatto una dichiarazione in senso contrario al momento della ratifica o dell´adesione. Articolo 5      Per quanto riguarda gli Stati parte del Primo Protocollo facoltativo al Patto internazionale sui diritti civili e politici adottato nel 1966, la competenza riconosciuta al Comitato per i diritti dell´uomo nel ricevere ed esaminare le comunicazioni presentate da privati cittadini appartenenti alla loro giurisdizione, si estende alle disposizioni del presente Protocollo, a meno che lo Stato parte in causa non abbia fatto una dichiarazione in senso contrario al momento della ratifica o dell´adesione. Articolo 6      Le disposizioni del presente Protocollo si applicano in quanto disposizioni addizionali al Patto.      Senza pregiudicare la possibilità di formulare la riserva prevista dall´art. 2 del presente Protocollo, il diritto garantito dal primo paragrafo dell´articolo 1 del presente Protocollo non può essere oggetto di alcuna delle deroghe permesse dall´art. 4 del Patto. Articolo 7      Il presente Protocollo è aperto alla firma di tutti gli Stati che hanno firmato il Patto.      Il presente Protocollo è sottoposto alla ratifica di tutti gli Stati che hanno ratificato il Patto o che vi hanno aderito.      Le adesioni avvengono con il deposito dello strumento di adesione presso il Segretariato generale dell´Organizzazione delle Nazioni Unite.      Il Segretario generale dell´Organizzazione delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati che hanno firmato il presente protocollo o che vi hanno aderito del deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione. Articolo 8      Il presente Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito presso il Segretario generale dell´Organizzazione delle Nazioni Unite del decimo strumento di ratifica o di adesione.      Per ogni stato che ratifica il presente Protocollo o vi aderisce, dopo il deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione, entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito del suo strumento di ratifica o di adesione. Articolo 9      Le disposizioni del presente Protocollo si applicano senza alcuna limitazione né eccezione, a tutti gli Stati membri di Stati federali. Articolo 10      Il Segretario generale dell´Organizzazione delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati considerati dal paragrafo 1 dell´articolo 48 del Patto:
  1. delle riserve, comunicazioni e notificazioni ricevute in base all´articolo 2 del presente Protocollo;
  2. delle dichiarazioni fatte in base agli articoli 4 o 5 del presente Protocollo;
  3. delle firme apposte al presente Protocollo e degli strumenti di ratifica e di adesione depositati conformemente all´articolo 7 del presente Protocollo;
  4. della data alla quale il presente protocollo entrerà in vigore conformemente all´art. 8.
Articolo 11      Il presente Protocollo di cui i testi in inglese, arabo, cinese, spagnolo, francese e russo fanno egualmente fede, sarà depositato negli archivi dell´Organizzazione delle Nazioni Unite.      Il Segretario generale dell´Organizzazione delle Nazioni Unite trasmetterà copia conforme del presente Protocollo a tutti gli Stati considerati dall´articolo 48 del Patto.