ARCHIVIO · TRATTATO
1 GENNAIO 1999Risoluzione sulla Pena di Morte della Commissione Onu per i Diritti Umani (E/CN.4/1999/L.91)
Cinquantacinquesima sessione
Punto all´ordine del giorno n. 17
Approvata a Ginevra il 28 aprile 1999 con 30 voti a favore, 11 contrari, 12 astenuti
PROMOZIONE E PROTEZIONE DEI DIRITTI UMANI
Albania*, Andorra*, Angola*, Argentina, Armenia*, Australia*, Austria, Azerbaijan*, Belgio*, Bielorussia*, Bolivia*, Bosnia Erzegovina*, Brasile*, Bulgaria*, Cambogia*, Canada, Capo Verde, Cile, Colombia, Costarica*, Croazia*, Cipro*, Danimarca*, Ecuador, El Salvador, Estonia*, Finlandia*, Ex Repubblica Iugoslava di Macedonia, Francia, Georgia*, Germania, Grecia*, Haiti*, Honduras*, Ungheria*, Islanda*, Irlanda, Israele*, Italia, Lettonia, Liechtenstein*, Lituania*, Lussemburgo, Malta*, Mauritius, Messico, Moldova*, Monaco*, Olanda*, Nuova Zelanda*, Nicaragua*, Norvegia, Panama*, Paraguay*, Polonia, Portogallo*, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Dominicana*, Romania, Russia, San Marino*, Sao Tomè e Principe*, Slovacchia*, Slovenia*, Sudafrica, Spagna*, Svezia*, Svizzera*, Turkmenistan*, Uruguay e Venezuela.
(* Paesi che non sono membri della Commissione e che hanno sponsorizzato la risoluzione ai sensi dell´articolo 69, comma 3, del regolamento delle commissioni funzionali del Consiglio Economico-Sociale)
1999/.....Questione della pena di morte
La Commissione per i Diritti umani,
Richiamando l´articolo 3 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell´Uomo che afferma il diritto di tutti alla vita, l´articolo 6 del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici e gli articoli 6 e 37 (a) della Convenzione sui Diritti del Fanciullo,
Richiamando le risoluzioni dell´Assemblea Generale 2857 (XXVI) del 20 dicembre 1971 e 32/61 dell´8 dicembre 1977 sulla pena di morte, nonché la risoluzione 44/128 del 15 dicembre 1989, con la quale fu adottato ed aperto alla firma il Secondo Protocollo Facoltativo al Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici per l´abolizione della pena di morte,
Richiamando le risoluzioni del Consiglio Economico e Sociale 1574 (L) del 20 maggio 1971, 1745 (LIV) del 16 maggio 1973, 1930 (LVIII) del 6 maggio 1975, 1984/50 del 25 maggio 1984, 1985/33 del 29 maggio 1985, 1989/64 del 24 maggio 1989, 1990/29 del 24 maggio 1990, 1990/51 del 24 luglio 1990 e 1996/15 del 23 luglio 1996,
Richiamando inoltre la sua risoluzione 1998/8 del 3 Aprile 1998 in cui la Commissione ha espresso la sua convinzione che l´abolizione della pena di morte contribuisce all´innalzamento della dignità umana e al progressivo sviluppo dei diritti umani,
Compiacendosi del fatto che la pena di morte sia esclusa dalle pene che il Tribunale Penale Internazionale per l´ex-Jugoslavia, il Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda e la Corte Penale Internazionale sono autorizzati a comminare,
Esprimendo apprezzamento per i paesi che hanno di recente abolito la pena di morte,
Compiacendosi del fatto che molti paesi, benché mantengano la pena di morte nei loro codici penali, attuano una moratoria delle esecuzioni capitali,
Richiamando, inoltre, il Rapporto dello Special Rapporteur sulle esecuzioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie (E/CN.4/1999/39 e Add. 1) sul rispetto delle Salvaguardie poste a tutela dei diritti degli imputati in processi capitali, stabilite nell´allegato alla risoluzione 1984/50 del Consiglio economico e sociale del 25 maggio 1984,
Profondamente preoccupata per il fatto che molti Paesi applicano la pena di morte senza tenere conto dei limiti stabiliti nel Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici e nella Convenzione sui Diritti del Fanciullo,
Preoccupata inoltre per il fatto che molti Paesi nel comminare la pena di morte non tengono in considerazione le Salvaguardie poste a tutela dei diritti degli imputati in processi capitali,
- Saluta positivamente il rapporto del Segretario generale sui cambiamenti sopravvenuti nella legislazione e nella pratica concernente la pena di morte nel mondo (E/CN.4/1999/52 del 12 gennaio 1999) e altri fatti positivi di cui è reso conto nel rapporto;
- Chiede a tutti gli Stati che siano parti contraenti del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici che ancora non l´abbiano fatto di considerare l´adesione o la ratifica del Secondo Protocollo Facoltativo al Patto, mirante all´abolizione della pena di morte;
- Esorta tutti gli Stati che ancora mantengano la pena di morte:
- ad osservare rigorosamente tutti gli obblighi che discendono dal Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici e dalla Convenzione sui Diritti del Fanciullo, cioè a non comminare la pena di morte se non per i crimini più gravi e solo a seguito di una condanna definitiva emessa da un tribunale indipendente ed imparziale competente, a non comminarla nel caso di reati commessi da persone al di sotto dei diciotto anni di età, ad escludere dalla pena di morte le donne incinte e ad assicurare il diritto ad un processo giusto e il diritto alla richiesta di grazia o commutazione della pena;
- ad assicurare che l´interpretazione dell´espressione "delitti più gravi" non vada al di là di delitti intenzionali con conseguenze letali o estremamente gravi e che la pena di morte non sia imposta per reati nonviolenti di tipo finanziario ovvero per pratiche religiose o espressione di coscienza nonviolente;
- a non inserire nuove riserve all´art. 6 del PIDCP che potrebbero essere in contrasto con l´obiettivo e lo scopo del Patto stesso, e a ritirare eventuali riserve di tale natura esistenti, in considerazione del fatto che l´art. 6 del PIDCP sancisce le regole minime di tutela del diritto alla vita e i parametri generalmente riconosciuti in quest´ambito;
- ad osservare le Salvaguardie poste a tutela dei diritti degli imputati in processi capitali, stabilite nell´allegato alla risoluzione 1984/50 del Consiglio economico e sociale del 25 maggio 1984 e ad osservare rigorosamente tutti gli obblighi internazionali, in particolare quelli discendenti dalla Convenzione di Vienna sulle Relazioni consolari;
- A non irrogare la pena di morte ad alcuna persona che soffra di disturbi mentali, né a giustiziarla;
- A non giustiziare alcuna persona fintanto che non si sia concluso ogni relativo procedimento legale, a livello internazionale o nazionale.
- Invita tutti gli Stati che ancora mantengano la pena di morte:
- a ridurre progressivamente il numero di reati per cui è prevista la pena di morte;
- ad adottare una moratoria delle esecuzioni, in vista della completa abolizione della pena di morte;
- a rendere pubbliche le informazioni che riguardano l´applicazione della pena di morte.
- Richiede agli stati che hanno ricevuto una richiesta di estradizione per reati per i quali nel paese richiedente è prevista la pena di morte di riservarsi esplicitamente il diritto di negare l´estradizione in assenza di effettive assicurazioni da parte delle autorità competenti di tale stato che la pena capitale non verrà eseguita;
- Chiede al Segretario generale di presentare alla Commissione Diritti umani, durante la sua 56ª sessione, il suo rapporto quinquennale sulla pena capitale e sull´attuazione delle Salvaguardie poste a tutela dei diritti degli imputati in processi capitali, predisposte in conformità con le risoluzioni del Consiglio Economico e Sociale 1745 (LIV) del 16 maggio 1973, 1989/64 del 24 maggio 1989, 1990/51 del 24 luglio 1990, 1995/57 del 28 luglio 1995;
- Decide di proseguire l´esame di questo argomento durante la 56ª sessione, che verrà posto allo stesso punto dell´ordine del giorno.
