ARCHIVIO · TRATTATO
1 GENNAIO 1999Protocollo alla Convenzione Americana sui Diritti Umani per abolire la pena di morte
Approvato l´8 giugno 1990 (entrato in vigore il 6 ottobre 1993)
Articolo 1
Gli Stati parte di questo Protocollo non applicano la pena di morte nel proprio territorio a persone sottoposte alla loro giurisdizione.
Articolo 2
- Nessuna riserva può essere fatta al presente Protocollo. In ogni caso, all´atto della ratifica o dell´accessione, gli Stati parte di questo strumento possono dichiarare che si riservano il diritto di imporre la pena di morte in tempo di guerra nel rispetto del diritto internazionale, per i crimini più gravi, di natura militare.
- Gli Stati parte che pongono questa riserva, devono comunicare al Segretario generale dell´Organizzazione degli Stati Americani le disposizioni della propria legislazione nazionale applicabili in tempo di guerra, secondo quanto previsto dal precedente paragrafo.
- Gli Stati parte devono notificare al Segretario generale dell´Organizzazione degli Stati Americani l´inizio e la fine di ogni stato di guerra sul proprio territorio.
