Nessuno tocchi Caino

ARCHIVIO · TRATTATO

1 GENNAIO 1999

Protocollo alla Convenzione Americana sui Diritti Umani per abolire la pena di morte

Approvato l´8 giugno 1990 (entrato in vigore il 6 ottobre 1993)

Articolo 1      Gli Stati parte di questo Protocollo non applicano la pena di morte nel proprio territorio a persone sottoposte alla loro giurisdizione. Articolo 2
  1. Nessuna riserva può essere fatta al presente Protocollo. In ogni caso, all´atto della ratifica o dell´accessione, gli Stati parte di questo strumento possono dichiarare che si riservano il diritto di imporre la pena di morte in tempo di guerra nel rispetto del diritto internazionale, per i crimini più gravi, di natura militare.
  2. Gli Stati parte che pongono questa riserva, devono comunicare al Segretario generale dell´Organizzazione degli Stati Americani le disposizioni della propria legislazione nazionale applicabili in tempo di guerra, secondo quanto previsto dal precedente paragrafo.
  3. Gli Stati parte devono notificare al Segretario generale dell´Organizzazione degli Stati Americani l´inizio e la fine di ogni stato di guerra sul proprio territorio.
Articolo 3      Questo Protocollo è aperto alla firma e alla ratifica o accessione di ogni Stato parte della Convenzione Americana sui diritti umani.      La ratifica di questo Protocollo, o l´accessione, devono essere fatte attraverso il deposito di uno strumento di ratifica o di accessione presso il Segretario generale dell´Organizzazione degli stati americani. Articolo 4      Questo Protocollo entra in vigore tra gli Stati che l´hanno ratificato o che vi hanno acceduto al momento del deposito dei rispettivi strumenti di ratifica o di accessione presso il Segretario generale dell´Organizzazione degli Stati americani.