Nessuno tocchi Caino

ARCHIVIO · TRATTATO

1 GENNAIO 1999

Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici (Stralci)

Adottato il 16 dicembre 1966 (entrato in vigore il 23 marzo 1976)

Articolo 6 Ogni persona umana ha diritto alla vita. Questo diritto deve essere protetto dalla legge. Nessuno può essere arbitrariamente privato della vita. Nei paesi in cui la pena di morte non è stata abolita, una sentenza capitale può essere pronunciata soltanto per i crimini più gravi, in conformità alle leggi vigenti al momento in cui il crimine è stato commesso sempre che ciò non sia in contrasto né con le disposizioni del presente Patto, né con la Convenzione per la prevenzione e la punizione del genocidio. Tale pena può essere eseguita soltanto in virtù di una sentenza definitiva, pronunciata da un tribunale competente. Per il reato di genocidio, questo articolo non autorizza alcuno Stato parte della presente Convenzione a derogare agli obblighi derivanti dalla Convenzione sulla prevenzione e la punizione del genocidio. I condannati a morte hanno il diritto di chiedere la grazia o la commutazione della pena. Amnistia, grazia o commutazione della sentenza capitale possono essere concessi in ogni caso. Una sentenza capitale non può essere pronunciata per delitti commessi dai minori di 18 anni e non può essere eseguita nei confronti di donne incinte. Nessuna disposizione del presente articolo può essere invocata per ritardare o impedire l´abolizione della pena di morte da uno Stato parte del presente Patto.