Nessuno tocchi Caino

ARCHIVIO · DOCUMENTO

6 MARZO 2009

NOTA GIURIDICA

Le norme internazionali in materia di tutela dei bambini:

La Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989 dispone all’art.  2 che “Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione e a garantirli a ogni fanciullo”, all’art. 3 che “In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente”, all’art. 19 “Gli Stati parti adottano ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento”, all’art. 20 “Ogni fanciullo il quale è temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente familiare oppure che non può essere lasciato in tale ambiente nel suo proprio interesse, ha diritto a una protezione e ad aiuti speciali dello Stato”, all’art. 36 “Gli Stati parti proteggono il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento pregiudizievole al suo benessere in ogni suo aspetto” all’art. 39 “gli Stati Parti adottano ogni adeguato provvedimento per agevolare il recupero fisico e psicologico ed il reinserimento sociale di ogni fanciullo vittima di ogni forma di negligenza, di sfruttamento o di maltrattamenti”.

La Convenzione europea sull’esercizio dei diritti del fanciullo del 1996 che all’art. 6 dispone: “Nei procedimenti che riguardano un minore, l’autorità giudiziaria, prima di prendere qualunque decisione, deve esaminare se dispone di informazioni sufficienti per decidere nell’interesse del minore”.

La Carta fondamentale dei diritti dell’UE del 18/12/2000 che all’art. 24 dispone che: “I bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la loro opinione…...In tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o istituzioni private, l’interesse superiore del bambino deve esser considerato preminente”.

La Carta europea sui diritti del fanciullo del 1992 che all’art. 8.14 dice che ”ogni decisione familiare, amministrativa o giudiziaria che si riferisca al fanciullo dovrà essere ispirata in modo prioritario alla difesa e salvaguardia dei suoi interessi” e all’art 8.19 dice che “ogni fanciullo ha il diritto al rispetto dell’integrità fisica e morale della sua persona…….Gli Stati membri devono assicurare una protezione speciale ai fanciulli vittime di torture, maltrattamenti, sevizie, sfruttamento da parte di membri della loro famiglia o delle persone incaricate della loro tutela”.

La Convenzione dell’Aja del 28 maggio 1970 all’art. 8 lett. B) riconosce al Giudice dello Stato al quale è stato chiesto il rimpatrio del minore di respingere la richiesta, tenuto conto di tutte le circostanze del caso “se il rimpatrio è ritenuto contrario agli interessi del minore”.
La normativa comunitaria attribuisce indiscussa rilevanza all’integrazione del minore del nuovo ambiente, ove, in caso contrario, si esponga il  minore a pregiudizio; detto principio viene espresso anche in tema di rimpatrio richiesto in conseguenza di sottrazione illecita del minore, basti pensare che la Convenzione dell’Aja 25/10/1980 all’art. 12 riconosce all’Autorità Giudiziaria adita, dopo che è trascorso un anno dal trasferimento del minore nello Stato richiesto, di opporsi alla richiesta di rientro del minore se “sia dimostrato che il minore sia integrato nel nuovo ambiente”.

In forza del combinato disposto degli artt. 1 e 5, comma VI°, del D. Lgs. 25/7/1998 n. 286, il Tribunale dei Minorenni di Roma avrebbe potuto riconoscere il diritto di soggiorno a Gratian per motivi umanitari o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato Italiano in modo che, ai sensi dell’art. 20, VII° comma, D. Lgs. 6/2/07 n. 30, Gratian avrebbe potuto essere allontanato dall’Italia solo per motivi di sicurezza dello Stato o per motivi imperanti di pubblica sicurezza.   

La pronuncia in Italia di decadenza dalla patria potestà dei Gruia è valida ex art. 21 del regolamento n. 2201/2003 del Consiglio, anche in Romania.