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ARCHIVIO · GUIDA

1 GENNAIO 1999

Linee guida dell´Unione Europea sul Tema della Pena di Morte

Adottate a Lussemburgo il 6 giugno 1996

In seguito all´accordo del COHOM del 13 maggio, il Segretariato ha redatto, su richiesta della Presidenza, la presente circolare, versione ultima del Documento sull´Istanza Diplomatica dell´Unione Europea sul tema della pena di morte. I Introduzione

I. l´ONU ha stabilito, con ICCPR, CRC e nelle Salvaguardie a Protezione dei Diritti Umani dei Condannati a Morte dell´ECOSOC e altre iniziative, regole precise per l´eventuale applicazione della pena di morte. Il Secondo Protocollo Facoltativo a ICCPR richiede che gli stati si impegnino all´abolizione definitiva della pena di morte. L´Unione Europea ha ora superato questa definizione, e fa propria l´abolizione per se stessa e per altri.

II. Durante la 53ma e la 54ma Sessione, in una risoluzione appoggiata da tutte le nazioni europee, la Commissione Internazionale per i Diritti Umani ha invitato i paesi che ancora mantengono la pena di morte a:

  • diminuire progressivamente il numero dei reati per i quali essa può essere imposta,
  • istituire una moratoria sulle esecuzioni in vista dell´abolizione globale della pena di morte.

III. Al summit del Consiglio d´Europa dell´ottobre 1997, i Capi di Governo, compresi tutti quelli dei paesi membri della Comunità Europea, hanno chiesto l´abolizione globale della pena di morte. Inoltre, i paesi appena entrati a far parte del Consiglio d´Europa si sono impegnati ad istituire una moratoria ed a ratificare il Sesto Protocollo della Convenzione Europea che li impegna all´abolizione definitiva.

IV. Nel Trattato di Amsterdam del 1991, l´Unione Europea ha fatto notare che a partire dalla firma del Sesto Protocollo alla Convenzione Europea per i Diritti Umani, la pena di morte è stata abolita nella maggioranza degli stati membri, e che non è stata usata da nessuno stato membro.

V. All´OSCE, i paesi presenti hanno preso l´impegno, stabilito nella Carta di Copenaghen, di scambiarsi informazioni sull´abolizione della pena di morte e di metterle a disposizione del pubblico. L´Unione Europea rispetta questo impegno, emettendo regolari comunicazioni nel contesto della Human Dimension dell´OSCE.

VI. Lo Statuto del Tribunale Internazionale per l´ex-Jugoslavia e quello del Tribunale Internazionale per il Ruanda, entrambi appoggiati dall´Europa, non prevedono la pena di morte, pur tenendo conto che entrambi sono stati creati per affrontare violazioni di massa delle leggi umanitarie, compreso il genocidio.

II Carta Operativa      L´Unione Europea ritiene che l´abolizione della pena di morte contribuisca all´innalzamento della dignità umana e al progressivo sviluppo dei diritti umani. Gli obiettivi dell´Unione Europea sono:
  • lavorare nel senso dell´abolizione universale della pena di morte come punto fermo sul quale concordano tutti i paesi membri dell´Unione Europea,
  • laddove la pena di morte non è ancora stata abolita, lavorare affinché il suo uso sia limitato, e che siano rispettati gli standard di applicabilità minima elencati in allegato.
     L´Unione Europea renderà noto che questi obiettivi sono parte integrante della propria linea di difesa dei diritti umani. L´Unione Europea intensificherà le proprie iniziative, le dichiarazioni e le proprie linee guida sulla pena di morte negli incontri internazionali, e le renderà note agli altri paesi, alla luce della Carta degli Standard Minimi.      L´Unione Europea prenderà in considerazione caso per caso, e sulla base dei propri criteri, se muovere rilievi ad altri paesi circa l´uso della pena di morte.      L´Unione Europea si muoverà secondo le seguenti linee guida. Direttive generali      Nei casi opportuni L´Unione Europea solleverà il tema della pena di morte nei suoi contatti con paesi terzi. Argomenti da utilizzare durante questi contatti saranno:
  • l´invito dell´Unione Europea ad abolire la pena di morte, o ad istituire una moratoria;
  • là dove la pena di morte è mantenuta, l´Unione Europea metterà in evidenza che l´uso della pena di morte va applicato solo in base agli standard minimi stabiliti nell´allegato, e che le procedure che la riguardano devono garantire la massima trasparenza;
nei rapporti con paesi terzi si prenderanno in considerazione, tra gli altri, questi elementi:
  • se il paese ha un sistema giudiziario libero e correttamente funzionante;
  • se il paese ha sottoscritto impegni contro la pena di morte, ad esempio in connessione con organizzazioni od organi internazionali;
  • se il sistema giudiziario e l´uso che viene fatto della pena di morte sono trasparenti al controllo pubblico ed internazionale, oppure esistano indicazioni che la pena di morte sia largamente utilizzata senza rispettare gli Standard Minimi.
     L´Unione Europea porrà particolare attenzione verso quei paesi ove la politica nei confronti della pena di morte è in via di transizione, ad esempio in paesi dove stia per essere revocata una moratoria, o dove provvedimenti di legge reintroducano la pena di morte.      Particolare attenzione verrà rivolta anche ai rapporti ed alle denunce provenienti da importanti organizzazioni internazionali di salvaguardia dei diritti umani.      Pubbliche dichiarazioni di approvazione potrebbero venire rivolte a paesi che compissero passi concreti in direzione dell´abolizione della pena di morte. Casi individuali      Inoltre, ogni qualvolta l´Unione Europea verrà a conoscenza di un caso individuale di pena di morte in cui sono stati violati gli Standard Minimi, l´Unione Europea prenderà in considerazione l´ipotesi di iniziative specifiche.      La rapidità è spesso essenziale in questi casi, e il paese che proporrà l´intervento fornirà tutte le informazioni e l´appoggio possibile. Fornirà un riassunto accurato del reato attribuito, dei procedimenti penali, e una relazione esatta di cosa si ritiene sia stato violato rispetto agli Standard Minimi. Fornirà inoltre informazione su eventuali appelli in corso, e se possibile la data fissata per l´esecuzione.      Qualora esista tempo sufficiente, si cercherà di ricevere eventuali informazioni dettagliate e consigli dai Capo Missione, prima di presentare l´istanza. Rapporti sui Diritti Umani      I Capo Missione dell´UE dovrebbero, nello svolgimento delle loro mansioni, includere un´analisi sull´uso della pena di morte nei loro rapporti sulla situazione dei diritti umani, e dovrebbero fornire periodicamente valutazioni sugli effetti delle pressioni dell´UE.      Possibili risultati degli interventi da parte dell´Unione Europea: altre iniziative      L´obiettivo dell´Unione Europea sarà, se possibile, quello di persuadere gli stati mantenitori ad abolire la pena di morte. Per questo fine, l´Unione Europea incoraggerà i paesi ad aderire al Secondo Protocollo Facoltativo dell´ICCPR e ad altre iniziative internazionali compatibili.      Nei casi in cui questo non fosse possibile, l´UE eserciterà ugualmente le sue pressioni, e:
  • incoraggerà gli Stati a ratificare le leggi previste per i diritti umani specialmente quelli relativi all´uso della pena di morte, compreso l´ICCPR,
  • solleverà l´argomento durante gli incontri internazionali e lavorerà per la moratoria sull´uso della pena di morte e, nei tempi opportuni, per la sua abolizione,
  • incoraggerà le organizzazioni internazionali di rilievo a fare i passi opportuni per incoraggiare gli stati a ratificare ed adempiere agli standard internazionali riguardanti la pena di morte,
  • incoraggerà ed offrirà cooperazione bilaterale e multilaterale a quanti, anche nella società civile e in campo legale si interessino al conseguimento di processi penali equi ed imparziali.
III Carta degli Standard Minimi      Laddove gli stati persistono nel mantenere la pena di morte, l´Unione Europea considera importante che siano rispettati i seguenti standard minimi:

I. La pena capitale può essere imposta solo per i crimini più gravi, intendendo con questa definizione i crimini commessi intenzionalmente che abbiano avuto effetti letali o comunque estremamente gravi. Non dovrebbe essere imposta per reati finanziari commessi senza il ricorso alla violenza, né per pratiche religiose o di coscienza che non abbiano fatto ricorso alla violenza.

II. La pena capitale può essere inflitta solo se prevista dei codici al momento della commissione del reato. Se nel frattempo i codici hanno adottano pene più lievi, queste devono essere applicate al posto della pena capitale.

III. La pena di morte non dovrebbe essere imposta a:

  • Persone che avevano meno di 18 anni al momento della commissione del reato
  • Donne incinte, o madri da poco tempo;
  • Persone che nel frattempo hanno sviluppato infermità mentale.

IV. La pena di morte dorrebbe essere imposta solo quando la colpevolezza della persona è basata su prove chiare e convincenti che non lascino spazio ad ipotesi alternative sull´andamento dei fatti.

V. La condanna a morte può essere eseguita solo al termine di un procedimento legale completo, svolto da tribunali adeguati, con tutte le possibili salvaguardie per assicurare un giusto processo almeno secondo gli standard contenuti nell´articolo 14 del Patto Internazionale dei Diritti Civili, compreso il diritto all´adeguata assistenza legale in tutti gli stadi del procedimento e, nel caso, che sia stato rispettato il diritto a contattare un rappresentante del consolato.

VI. Chiunque sia condannato a morte deve avere il diritto di appellarsi a una corte di più alta giurisdizione, e iniziative dovrebbero essere prese affinché questi appelli diventino automatici e obbligatori.

VII. Ogni condannato a morte dovrà avere il diritto di appellarsi alle idonee strutture internazionali nei casi e nei modi previsti dalle procedure internazionali, e la condanna non sarà eseguita fino a quando i suoi appelli saranno sotto esame.

VIII. Chiunque sia condannato a morte dovrà avere il diritto di chiedere la grazia oppure la commutazione della sentenza. L´amnistia, la grazia o la commutazione della pena di morte dovrebbero essere garantiti in tutti i casi di condanna a morte.

IX. La condanna a morte non dovrebbe mai essere eseguita in contrasto con gli accordi internazionali sottoscritti dello stato giudicante.

X. Deve anche essere valutato il tempo che il condannato passa in detenzione dopo aver ricevuto la condanna a morte.

XI. Quando la condanna deve essere eseguita, sarà eseguita assicurandosi che comporti la minor sofferenza possibile. Non dovrebbe essere eseguita in pubblico o in nessun altra forma umiliante.

XII. La pena di morte non dovrebbe essere inflitta come atto di vendetta politica contravvenendo agli standard minimi, ad esempio contro aspiranti golpisti.