Nessuno tocchi Caino

ARCHIVIO · TRATTATO

1 GENNAIO 1999

Convenzione sui Diritti del fanciullo

Adottata il 20 novembre 1989 (entrata in vigore il 2 settembre 1990)

Articolo 37
  1. nessun fanciullo può essere sottoposto a tortura o ad altri trattamenti o punizioni crudeli, inumane o degradanti. Nessuna pena di morte né detenzione a vita senza possibilità di uscita possono essere imposta per reati commessi da persone minori di 18 anni;
  2. nessun fanciullo può essere privato della sua libertà illegalmente o arbitrariamente. L´arresto, la detenzione o l´imprigionamento di un fanciullo avverranno in conformità con la legge e saranno usati soltanto come misura estrema e per un tempo determinato il più breve possibile;
  3. ogni fanciullo privato della libertà deve essere trattato con umanità e rispetto della dignità propria della persona umana, e in un modo che tenga conto delle necessità di una persona della sua età. In particolare, ogni fanciullo privato della libertà deve essere separato da adulti almeno fintanto che ciò sia considerato innanzitutto un suo interesse e avrà il diritto di mantenere i contatti con la sua famiglia attraverso la corrispondenza e le visite, salvo in casi eccezionali;
  4. ogni fanciullo privato della sua libertà ha diritto ad una immediata assistenza legale, come pure il diritto a contestare la legittimità della privazione della sua libertà davanti a una corte o ad altra autorità competente, indipendente e imparziale, ed il diritto ad una immediata decisione sul caso.