ARCHIVIO · TRATTATO
1 GENNAIO 1999Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell´Uomo e delle Libertà Fondamentali
Approvata il 4 novembre 1950 (entrata in vigore il 3 settembre 1953)
Articolo 2
1. Il diritto alla vita è protetto dalla legge. La pena di morte può essere inflitta solo in esecuzione di una sentenza pronunciata da un tribunale per un reato punito con la pena capitale dalla legge.
2. La morte non è considerata come inflitta in violazione di questo articolo nel caso in cui si sia trattato di un ricorso alla forza assolutamente necessario:
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a) per assicurare la difesa di una persona contro le violenza illegali.
b) per effettuare un arresto regolare o per impedire l´evasione di una persona regolarmente detenuta.
c) per reprimere, conformemente alla legge, una sommossa o un´insurrezione.
