ARCHIVIO · TRATTATO
1 GENNAIO 1999Convenzione Americana sui Diritti dell´Uomo (Stralci)
Approvata il 22 novembre 1969 (entrata in vigore il 18 luglio 1978)
Articolo 4
- Ogni persona ha diritto a che la sua vita sia rispettata. Questo diritto deve essere protetto dalla legge e in generale dal momento del concepimento. Nessuno può essere arbitrariamente privato della propria vita.
- Negli Stati che non hanno ancora abolito la pena di morte, può essere imposta solo per i crimini più gravi, in base ad una sentenza definitiva pronunciata da una corte competente e in base ad una legge entrata in vigore prima della commissione del crimine. L´applicazione di questa pena non può essere estesa per crimini per i quali non è attualmente prevista.
- La pena di morte non può essere reintrodotta negli Stati che l´hanno abolita.
- In nessun caso la pena capitale può essere inflitta per reati politici o legati a crimini comuni.
- La pena capitale non può essere imposta nei confronti di chi, al momento della commissione del crimine aveva meno di 18 o più di 70 anni; non può essere applicata neppure alle donne incinte.
- Ogni persona condannata alla pena di morte deve avere il diritto di chiedere l´appello, la grazia o la commutazione della pena che devono essere garantiti in ogni caso. La pena di morte non può essere imposta se è stata avanzata una tale richiesta presso la competente autorità.
